Soggetti ricompresi o esclusi dalla responsabilità da reato

L’art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 indica i soggetti ricompresi od esclusi dalla responsabilità da reato. Il quadro delineato dalla norma in questione è abbastanza preciso, ma lascia spazio a diverse interpretazioni dottrinali e, soprattutto, giurisprudenziali.

A quali soggetti si applicano le disposizioni del decreto 231/01?

La responsabilità da reato riguarda gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni (con o senza personalità giuridica), comprese le Fondazioni, i comitati e le Onlus.

I casi più significativi di applicazione della responsabilità amministrativa da reato sono:

  • Gruppi di società;
  • Società per azioni, anche unipersonali;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società a responsabilità limitata, anche unipersonali;
  • Società in nome collettivo;
  • Società semplici;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società cooperative;
  • Società mutue assicurative;
  • Società per azioni con partecipazione dello Stato o degli enti pubblici;
  • Società per azioni di interesse nazionale;
  • Società previste da leggi speciali: società di intermediazione finanziaria, società di investimento a capitale variabile e gestione di fondi comuni di investimento, società di revisione, intermediari finanziari, etc.;
  • Consorzi;
  • Società irregolari;
  • Società di fatto;
  • Enti pubblici economici.

A quali soggetti non si applicano le disposizioni del decreto 231/01?

“Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Risultano quindi esclusi:

  • Stato;
  • Regioni;
  • Province;
  • Comuni;
  • Altri enti pubblici territoriali;
  • Enti pubblici non economici;
  • A.T.I.: in caso di reato commesso nell’ambito operativo delle Associazioni Temporanee di Imprese da una delle imprese associate ne risponde solo quest’ultima e non l’intero raggruppamento, perché l’Associazione Temporanea di Impresa non realizza un soggetto giuridico che si distingue dalle società che la costituiscono.

L’impresa individuale è sempre stata considerata esclusa dall’applicazione del D.Lgs.231/01, dato che in questo caso non vi è distinzione tra la persona che commette il reato e l’impresa, tra il soggetto fisico e la sua organizzazione imprenditoriale, tra individuo ed ente collettivo, come avviene invece nelle società.

In base all’art.5 del Decreto uno dei requisiti perché vi sia responsabilità ex D.Lgs.231/01 è che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non nell’interesse esclusivo della singola persona che lo ha commesso o di terzi. E’ evidente che nel caso di imprenditore individuale non vi è differenza tra interesse dell’ente e del singolo che lo ha commesso. Anche per questo motivo si è sempre ritenuto inapplicabile all’impresa individuale la responsabilità dell’ente da reato, posto che l’imprenditore risponderebbe comunque in proprio di un’eventuale responsabilità penale.

 

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